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Autoconsumo diffuso: significato e funzionamento
Con la delibera ARERA 727/2022/R/eel è stato definito il Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso. Ancor prima di approfondire quanto contenuto nel TIAD, è bene spiegare cosa si intende sostanzialmente con il termine “Autoconsumo Diffuso”, ovvero la produzione e il consumo contemporaneo di energia all’interno della medesima cabina primaria.
A definire l’auto consumo è il fatto che i partecipanti sono gli stessi clienti finali, i quali possono essere individui, famiglie, imprese oppure enti pubblici. Questi partecipanti si uniscono per l’appunto in un gruppo di autoconsumo e, all’interno di questo condividono l’energia prodotta “in proprio” dall’impianto (o dagli impianti) di produzione. A proposito degli impianti al centro dei gruppi di autoconsumo, va sottolineato che questi possono sia essere di proprietà dei consumatori stessi che essere di produttori terzi, i quali sono tenuti in questo caso a seguire le istruzioni del gruppo.
Differenza tra autoconsumo e autoconsumo diffuso
Prima di vedere le tipologie di configurazione presentate dal TIAD, vale la pena spiegare la differenza tra autoconsumo a autoconsumo diffuso: mentre il primo consiste nella possibilità di consumare in loco l’energia elettrica prodotta da un impianto di generazione per soddisfare i propri fabbisogni in campo energetico (nella propria casa, nel laboratorio produttivo aziendale e via dicendo), il secondo – ovvero l’Autoconsumo Diffuso – prevede la possibilità per i consumatori finali di associarsi.
Tipologie di configurazione
Il TIAD (TESTO INTEGRATO AUTOCONSUMO DIFFUSO) definisce sette differenti tipi di configurazioni possibili per l’autoconsumo diffuso:
-
- le comunità energetiche rinnovabili (CER);
- i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
- l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta;
- i gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente;
- le comunità energetiche dei cittadini (CEC);
- il cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione
Vale la pena sottolineare il fatto che nelle ultime tre tipologie le fonti energetiche non sono strettamente rinnovabili.
GLI INCENTIVI DEL DECRETO CACER
Il Decreto CACER (ovvero il D.M. 414/2023, noto anche come Decreto CER) ha stanziato incentivi per un totale di 5,7 miliardi di euro. Il decreto prevede due misure, ovvero:
- Tariffa incentivante (ovvero un contributo in conto esercizio) sulla quota di energia condivisa incentivabile per gli impianti di energia sostenibile inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia. Le tipologie di configurazione del decreto CACER che accedono al contributo in conto esercizio sono tre, ovvero le comunità di energia rinnovabile, i gruppi di autoconsumatori e gli autoconsumatori a distanza. In questo caso la tariffa può essere richiesta fino al 31° giorno successivo alla data di raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW; la data ultima per effettuare la richiesta è comunque stata fissata al il 31 dicembre 2027.
- Contributo in conto capitale (ovvero a fondo perduto) questa volta a valere sulle risorse del PNRR. Il contributo può coprire fino al massimo del 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, solamente nei casi in cui gli impianti vengano realizzati in comuni con meno di 5.000 abitanti. Le tipologie di configurazione ammesse in questo caso sono le Comunità Energetiche Rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Le richieste di accesso al contributo devono essere inviate entro il 31 marzo 2025; per soddisfare i requisiti necessari per l’accesso al contributo a fondo perduto, gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi a partire dalla data di ammissione del contributo stesso; a prescindere da questa condizione, la data ultima per l’attivazione è stata fissata al 30 giugno 2026. La misura si applica fino alla data del 30 giugno 2026, per la realizzazione di una potenza totale di almeno 2 GW, e in ogni caso fino a quando ci saranno fondi disponibili (il riferimento qui è all’esaurimento dei 2,2 miliardi di euro concessi dal PNRR).
Tipologie di configurazione ammesse agli incentivi
In sintesi, quindi, per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:
- CER
- Gruppo di autoconsumatori
- Autoconsumatore a distanza
Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono le seguenti:
- CER
- Gruppo di autoconsumatori
Impianti ammessi agli incentivi cacer
Per poter accedere agli incentivi introdotti dal Decreto CACER gli impianti energetici devono rispettare i seguenti requisiti:
- essere coerenti alle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o di Autoconsumatore a distanza;
- essere sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento;
- essere il risultato di un intervento di nuova costruzione o di un intervento per il potenziamento di impianti già esistenti;
- avere una potenza massima di 1MW;
- essere entrati in esercizio non prima del 16 dicembre 2021, per le sole CER;
- non essere sviluppati all’interno di progetti relativi all’idrogeno caratterizzati da emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di anidride carbonica equivalente per ogni tonnellata di idrogeno prodotto;
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm);
- con riferimento agli impianti alimentati a biogas o biomassa, questi devono rispettare i relativi criteri definiti all’interno delle Regole;
- nel caso di impianti fotovoltaici, essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione (diversamente, per gli impianti non fotovoltaici è previsto anche l’eventuale utilizzo di componenti rigenerati).
- gli impianti di produzione energetica devono essere sempre connessi sotto alla medesima cabina primaria a cui la configurazione fa riferimento:
A questo punto è bene sottolineare che gli impianti di potenza superiore a 1 MW non sono esclusi dagli incentivi: sarà però riconosciuto unicamente il contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.
La comunità energetica rinnovabile
Definiamo ora la comunità energetica rinnovabile (CER). Si tratta di un soggetto giuridico i cui soci (o membri aventi potere di controllo all’interno della Comunità energetica rinnovabile) possono essere di diverso tipo: si parla infatti di singoli cittadini, di imprese (sia piccole che medie, a patto che la partecipazione alla CER non costituisca l’attività commerciale e industriale principale dell’impresa stessa), di enti territoriali e di autorità locali; e ancora, tra i soci o membri delle CER si possono trovare anche le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli ETS e gli enti di protezione ambientale. In tutti i casi, questi soci – una volta riuniti in una comunità energetica rinnovabile –condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti per l’appunto condivisi, al fine di soddisfare i propri rispettivi fabbisogni energetici.
Obiettivo della comunità energetica rinnovabile, in qualità di soggetto giuridico autonomo, è quindi quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti, soci o membri, nonché alle comunità insediate delle aree locali in cui opera.
Così come riportato all’articolo 1.1 lett. Hh del TIAD, il ruolo di Referente per una comunità energetica rinnovabile può essere affidato alla stessa Comunità nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. Ma non è questa l’unica opzione, in quanto può essere Referente della CER anche
- un produttore, in quanto membro della CER;
- un cliente finale, in quanto membro della CER:
- un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, a patto di essere una ESCO certificata UNI 11352
Nei tre casi qui indicati, il soggetto che detiene la rappresentanza legale della CER – così come definito da statuto o da atto costitutivo – è tenuto a conferire al Referente il relativo mandato, di durata annuale, inteso come tacitamente rinnovabile nonché revocabile in qualunque momento.
Ma come funziona nel concreto una comunità energetica rinnovabile? L’energia prodotta dall’impianto di energia rinnovabile viene condivisa tra i diversi soggetti produttori e allo stesso tempo consumatori, i quali risultano connessi alla medesima cabina primaria; la distribuzione della detta energia prodotta avviene mediante l’impiego della normale rete nazionale di distribuzione di energia elettrica.
Chi può e chi non può far parte di una cer?
Va specificato che la CER presenta sì un pubblico potenzialmente molto ampio, ma non infinito. Non tutti infatti possono essere membri e soci di una comunità energetica rinnovabile: ecco uno schema riassuntivo.
Chi può essere membro o socio di una CER: | Chi non può essere membro o socio di una CER: |
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Gli impianti di una comunità energetica rinnovabile
Una comunità energetica rinnovabile non è limitata a una singola configurazione di autoconsumo. Ci sono però delle condizioni precise da rispettare, a partire dal fatto che tutti punti di prelievo e di immissione degli impianti nel perimetro della singola configurazione devono obbligatoriamente trovarsi all’interno dell’area afferente alla medesima cabina primaria. Per appurare il rispetto di questa condizione è possibile fare riferimento alla Mappa interattiva delle cabine primarie, mediante la quale localizzare le aree convenzionali e controllare che i punti di connessione siano inclusi nell’area relativa alla cabina primaria in questione.
Le singole configurazioni possono ospitare più di un impianto, come anche più di un potenziamento di impianti esistenti; al fianco degli impianti di energia rinnovabile possono essere presenti anche dei sistemi per l’accumulo energetico. Così come anticipato più sopra, l’impianto o gli impianti al centro della configurazione possono anche essere messi a disposizione anche da un produttore terzo, e quindi da un soggetto che non risulta e non risulterà essere socio o membro della CER. Anche in questo caso, però, gli impianti della configurazione devono essere posti sotto il controllo della CER e resi disponibili ai suoi membri.
I contributi economici spettanti
Attraverso la richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso al GSE le comunità energetiche possono accedere ai contributi economici a esse assegnati. Si parla nello specifico di:
- corrispettivo di valorizzazione, il quale viene determinato dall’ARERA in qualità di rimborso di alcuni elementi tariffari, riconosciuto sull’energia elettrica autoconsumata;
- tariffa premio, la quale viene invece riconosciuta sull’energia condivisa incentivata.
Va inoltre sottolineato il fatto che l’energia prodotta può essere valorizzata anche mediante l’emissione sul mercato, oppure attraverso la richiesta di ritiro da parte del GSE, accedendo in quest’ultimo caso al servizio RID (Ritiro Dedicato).
Le cer nei comuni con meno di 5.000 abitanti
Per le comunità energetiche localizzate in Comuni che contano un numero di abitanti al di sotto dei 5.000 è presente un contributo speciale: si parla infatti di un contributo in conto capitale, che può raggiungere una cifra massima del 40% del costo di investimento. Ad alimentare tale contributo sono le risorse PNRR.
CER: caratteristiche essenziali
Affinché possa essere creata una CER devono essere presenti almeno due membri o soci, i quali parteciperanno alla configurazione nelle vesti di clienti finali e/o di produttori. Altra condizione fondamentale e obbligatoria è la presenza di almeno due punti di connessione distinti, ai quali siano connessi rispettivamente sia un’utenza di consumo che un impianto di produzione.
Statuto CER: Elementi essenziali
Veniamo ora allo Statuto o all’atto costitutivo della comunità energetica rinnovabile. All’interno di questo documento è necessari trovare alcuni elementi essenziali, a partire per esempio dalla definizione dell’oggetto sociale prevalente della comunità. Questo deve essere indicato come la fornitura ai propri membri o soci di benefici ambientali, economici o sociali. Non si parla invece dell’ottenimento di profitti di natura finanziaria.
Lo statuto della CER deve inoltre indicare chiaramente la natura dei membri e dei soci, tra i quali come visto in precedenza si possono trovare persone fisiche, ma anche piccole e medie imprese, associazioni, enti territoriali, amministrazioni comunali e via dicendo, ma non – in nessun caso – e via dicendo grandi imprese e imprese con i codici Ateco precedentemente indicati.
Lo Statuto deve obbligatoriamente indicare l’autonomia della comunità, alla quale i soci scelgono di partecipare in modo volontario e aperto (senza fini commerciali nel caso delle PMI). Nello stesso documento è bene riportare il fatto che, pur divenendo membri e soci della CER si conservano i diritti previsti per i clienti finali, ivi compreso quello che garantisce la scelta del venditore, nonché quello che consente di retrocedere in qualsiasi momento dalla configurazione.
Lo Statuto deve inoltre indicare obbligatoriamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica generata, nonché riportare l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario.
Introduzione ai gruppi di autoconsumatori
Vediamo ora la definizione di gruppo di autoconsumatori: con queste parole si indica un insieme costituito da almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo. Per essere definiti tali, i soggetti in questione devono avere sottoscritto un contratto di diritto privato. E ancora, per parlare di un gruppo di autoconsumatori è necessaria la presenta di almeno due punti di connessione distinti, ognuno dei quali con una connessione sia a un’utenza di consumo, sia a un impianto di produzione.
Il ruolo del referente
Vediamo ora chi, all’interno del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile ad azione collettiva, può assumere il ruolo di referente. Ecco le alternative:
- può diventare referente uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo e incaricato con un apposito mandato, senza necessaria rappresentanza da parte di tutti i membri;
- può diventare referente il rappresentante legale dell’edificio;
- l’amministratore di condominio, laddove presente; in questo caso sarà incaricato per messo di un normale verbale di assemblea condominiale;
- in caso di assenza di amministratore, sempre nel contesto di un condominio, può diventare referente il rappresentante legale dello stabile, individuato come referente sempre attraverso il normale verbale di assemblea condominiale;
- infine, anche il rappresentante legale dell’edificio;
- un produttore “terzo” di un impianto utilizzato all’interno della configurazione, a patto di risultare come una ESCO certificata UNI 11352, può diventare referente del gruppo di autoconsumatori; qui, come nel primo caso, dovrà essere incaricato con conferimento dell’apposito mandato.
La partecipazione ai gruppi di autoconsumatori
La platea di soggetti che possono partecipare a un gruppo di autoconsumatori è molto ampia: si parla praticamente di qualunque soggetto titolare di un punto di connessione, che in quanto tale può fare parte del gruppo in qualità di produttore e/o cliente finale.
È fatta eccezione solo per alcune tipologie di imprese, ovvero le attività che presentano come attività prevalente una tra quelle classificate come 35.11.00 e 35.14.00. dal sistema ATECO.
All’interno de gruppo, i rapporti tra i soggetti membri vengono regolati da un contratto di diritto privato, il quale deve essere perfezionato prima di effettuare la richiesta al GSE per accedere al servizio per l’autoconsumo diffuso. Ne risulta dunque che un gruppo di autoconsumatori non ha necessità della “intermediazione” da parte di un soggetto giuridico.
Qualora il gruppo di autoconsumatori sia costituito da condomìni, i rapporti possono essere regolati mediante un verbale di delibera assembleare, il quale deve presentare la firma di tutti i condòmini che scelgono liberamente di aderire al gruppo di autoconsumatori.
Per la definizione del contratto è bene proseguire con la lettura della guida, per capire quali elementi devono essere obbligatoriamente presenti.
Gli impianti della configurazione: i requisiti
Ci concentriamo ora sui requisiti essenziali degli impianti e sul perimetro delle relative configurazioni. È obbligatorio che i punti di connessione dei clienti finali di un medesimo gruppo di autoconsumatori risultino ubicati nell’area afferente all’edificio o condomini. Vale la pena sottolineare a questo punto che gli impianti possono essere situati all’interno dell’edificio o del condominio, ma possono anche essere situati in altri siti che risultano pienamente disponibili a uno o più dei clienti finali del gruppo, a condizione di essere sempre nell’ambito dell’area afferente alla cabina primaria della configurazione.
All’interno della configurazione possono essere presenti più impianti, o eventualmente più potenziamenti di impianti già presenti in precedenza, nonché dei sistemi per l’accumulo dell’energia generata. Non va infine dimenticato che gli impianti energetici al centro della configurazione possono essere di un soggetto terzo, oppure essere gestiti da un produttore terzo; questo però non toglie che l’impianto non sia soggetto alle istruzioni del gruppo.
I contributi per i gruppi di autoconsumatori
Per accedere ai contributi economici previsti il gruppo di autoconsumatori deve presentare l’apposita richiesta al GSE. Così facendo il gruppo potrà accedere ai contributi previsti, ovvero:
- corrispettivo di valorizzazione: parte del contributo definita dall’ARERA a rimborso di talune componenti tariffarie, e che viene riconosciuta sull’energia elettrica autoconsumata;
- tariffa premio: parte del contributo che viene riconosciuta sull’energia condivisa incentivabile.
Ai produttori degli impianti è riconosciuta la possibilità di valorizzare l’energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE, optando per il servizio del Ritiro Dedicato.
Il contributo riservato ai gruppo creati in comuni con meno di 5.000 abitanti
È presente uno speciale contributo per i soli gruppi di autoconsumatori i cui impianti di produzione sono posizionati nel territorio comunale di centri con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti; in questi casi è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento effettuato dal gruppo.
I requisiti da rispettare
Affinché quando detto finora sia effettivamente possibile, i soggetti definiti come clienti finali e/o produttori all’interno del gruppo di autoconsumatori devono possedere questi requisiti:
- Ognuno deve essere titolare di almeno un punto di connessione posizionato nel medesimo edificio o condominio;
- Nel caso in cui i soggetti siano imprese, è vietata espressamente la corrispondenza tra partecipazione alla configurazione e attività commerciale e industriale principale dell’impresa stessa;
- Ognuno deve aver sottoscritto un contratto di diritto privato seguendo quanto riportato nelle Regole operative.
- Ognuno deve aver dato mandato al Referente, se e quando previsto, per la costituzione e per la gestione della configurazione e per la richiesta al GSE, nonché infine per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio dell’autoconsumo diffuso.
Il contratto tra i soggetti appartenenti
Il quadro dei requisiti necessari si completa con la stesura corretta del contratto di diritto privato volto a regolare i rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori. Tale documento deve necessariamente:
- prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, non escluso il diritto di selezionare il proprio venditore;
- individuare in modo univoco un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa ;
- consentire ai soggetti facenti parte del gruppo di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione (pur tenendo in considerazione eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti);
- prevedere che l’eventuale importo della tariffa premio (così come definita sopra)eccedentario venga destinato esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per “finalità sociali aventi ricadute sui territori” in cui sono posizionati gli impianti.
Autoconsumatore a distanza
A differenza delle configurazioni viste finora, quella di autoconsumatore individuale a distanza prevede la presenza di un solo cliente finale il quale condivide l’energia prodotta dagli impianti energetici rinnovabili posizionati in aree nella sua piena disponibilità; lo stesso cliente finale procede poi all’autoconsumo nei punti di prelievo dei quali risulta essere titolare.
Vediamo brevemente i requisiti necessari per poter parlare effettivamente di configurazione di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza”: questa deve presentare obbligatoriamente la presenza di almeno due punti di connessione, di cui uno dedicato ad alimentare un’utenza di consumo e un altro a cui deve essere collegato un impianto di produzione.
Il ruolo di referente per l’autoconsumatore a distanza
Risulta semplice capire da chi può essere svolto in questo caso il ruolo di referente; le ipotesi sono infatti unicamente due:
- Può svolgere il ruolo di referente il medesimo autoconsumatore;
- Può svolgere il ruolo di referente il produttore di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione; questo a patto che il produttore in questione sia una ESCO certificata UNI 11352.
Nel secondo caso, al produttore deve essere conferito apposito mandato dall’autoconsumatore.
Gli impianti della configurazione: i requisiti
Quali sono i punti di prelievo che un autoconsumatore a distanza può inserire nella configurazione? Si parla dei soli punti di rilievo dei quali egli risulta essere titolare, a patto in ogni caso che questi risultino all’interno dell’area afferente alla cabina primaria.
Anche nel caso dell’autoconsumatore a distanza possono inseriti nella configurazione più impianti energetici, nonché più potenziamenti di impianti a fonte rinnovabile già presenti in precedenza; possono inoltre essere presenti anche i relativi sistemi di accumulo, anch’essi obbligatoriamente posizionati nell’area afferente alla medesima cabina primaria dei punti di prelievo, e ancora, all’interno dell’area corrispondente alla piena disponibilità del cliente.
Bisogna anche in questo caso sottolineare che gli impianti di produzione della configurazione possono eventualmente essere di proprietà di un soggetto terzo, oppure essere semplicemente gestiti da un produttore terzo; in tutti i casi, però, questo soggetto terzo deve rispondere alle istruzioni dell’autoconsumatore a distanza.
Contributi economici previsti
Per accedere ai contributi economici previsti il l’autoconsumatore a distanza deve presentare l’apposita richiesta al GSE. Solo in questo modo potrà successivamente accedere ai contributi previsti, ovvero:
- corrispettivo di valorizzazione: parte del contributo definita dall’ARERA a rimborso di talune componenti tariffarie, e che viene riconosciuta sull’energia elettrica autoconsumata;
- tariffa premio: parte del contributo che viene riconosciuta sull’energia condivisa incentivabile.
Anche in questa tipologia di configurazione ai produttori degli impianti è riconosciuta la possibilità di valorizzare l’energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE, optando per il servizio del Ritiro Dedicato.
Nessun contributo speciale per gli autoconsumatori in comuni con meno di 5.000 abitanti
Diversamente rispetto a quanto visto per altre configurazioni, per gli autoconsumatori a distanza posizionati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti non sono previsti dei contributi PNRR. In questo caso quindi la grandezza del Comune di riferimento non fa nessuna differenza ai fini della contribuzione.
I contributi economici per l’autoconsumo diffuso: durata e tipologie
Vediamo ora durata e tipologie dei contributi economici previsti per le configurazioni ammesse al servizio per l’autoconsumo diffuso.
I detti contributi vengono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione energetica rispettoso delle regole viste per una durata complessiva di 20 anni.
Sono tre le tipologie di contributo spettanti alle configurazioni, ovvero:
- La valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, per mezzo della restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera 727/2022/R/eel dell’ARERA;
- L’incentivazione (ovvero la tariffa premio) dell’energia elettrica condivisa ai sensi del Decreto CER;
- Il corrispettivo per l’eventuale ritiro dell’energia elettrica immessa in rete (con il servizio di Ritiro Dedicato) da parte del GSE.
Il corrispettivo di valorizzazione
Il corrispettivo di valorizzazione viene applicato all’energia elettrica autoconsumata, ovvero all’energia elettrica condivisa afferente ai punti di connessione posizionati nell’area sottesa alla medesima cabina primaria. Il suo valore è pari al valore minimo, calcolato su base oraria, tra l’energia elettrica che viene immessa in rete dagli impianti di produzione e l’energia elettrica che viene invece prelevata dai consumatori.
La tariffa premio
La tariffa premio si applica all’energia elettrica incentivata, ovvero all’energia autoconsumata riferita agli impianti che rispettano i requisiti di ammissione agli incentivi.
A definire il corrispettivo a copertura dei costi gestionali e operativi che risulta dovuto al GSE è il Decreto MASE n° 106 del 15 marzo 2024. Più nello specifico, la tariffa che deve essere corrisposta è composta da due valori, uno fisso e uno variabile. Questo secondo corrispettivo muta in base alla potenza del singolo impianto oppure della singola unità di produzione facente parte della configurazione. Ecco una sintesi per capire le tariffe dovute su base annua, riconosciute al Gestore per mezzo di compensazione delle somme erogate:
Potenza del singolo impianto | Componente fissa | Componente variabile |
KW | €/anno | €/kW |
P<=3 | 0 | 0 |
3<P<=20 | 15 | 0 |
20<P<=1000 | 15 | 1 |
Le tempistiche per l’erogazione dei contributi
L’incentivazione all’autoconsumo avviene seguendo due meccanismi distinti e paralleli. In corso d’anno è previsto un acconto mensile, calcolato in base a una stima dell’energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante; oltre a questo acconto è previsto un conguaglio, sempre su base mensile ma a partire dall’anno successivo a quello di riferimento. Qui viene tenuto in considerazione il contributo economico di incentivazione calcolato in base a quanto trasmesso al GSE in corso d’anno.
Nel momento in cui il GSE ha a disposizione un set sufficiente di misurazioni valide, la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata può avvenire su base mensile: per quanto riguarda la pubblicazione del corrispettivo, questa avviene entro il 25 del mese successivo al mese di validazione della misurazione stessa.
Vediamo ora il caso in cui il referente abbia richiesto anche il servizio di ritiro dell’energia immessa (per tutti gli impianti di produzione facenti parte della configurazione). È bene sottolineare qui che il GSE regola anche le condizioni economiche relative al ritiro dedicato, seguendo quanto riportato all’altezza dell’ allegato A della deliberazione ARERA 280/07 e s.m.i.. Per quanto riguarda le tempistiche, il GSE è tenuto a procedere con la pubblicazione del corrispettivo di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete entro il 25 del mese successivo al mese di validazione della misura.
Gli importi spettanti vengono erogati dal GSE su base mensile, sempre entro il mese successivo alla pubblicazione dei contributi (oppure, laddove prevista, al mese successivo all’emissione della fattura da parte del Referente). Queste tempistiche sono rispettate per tutti gli importi che raggiungono la soglia minima di importo di 50 euro.
Ci dedichiamo ora alla tariffa premio, che risulta composta da una parte fissa e da una parte variabile. La prima viene stabilita in base alla taglia dell’impianto; la seconda invece varia al mutare del prezzo di mercato dell’energia. Ne risulta quindi che la tariffa premio cresce al diminuire della potenza degli impianti come anche al ridursi del prezzo di mercato dell’energia. A definire la tariffa finale, infine, c’è anche una maggiorazione tariffaria prevista per tutti gli impianti fotovoltaici posizionati nelle Regioni del Centro e Nord Italia.
È utile a questo punto fare riferimento alla tabella di sintesi riportata nell’Allegato 1 del Decreto CACER:
Potenza nominale in kW | Tariffa fissa (in base alla potenza dell’impianto) | Tariffa variabile (in funzione del Prezzo Zonale) | Tariffa massima fonti non fotovoltaiche | Tariffa massima totale impianti FTV | ||
Sud | Centro | Nord | ||||
P≤200 | 80 €/MWh (+ comp. geografica per FTV) |
0 ÷ 40 €/MWh | 120 € | 120 € | 124 € | 130 € |
200<P≤600 | 70 €/MWh (+ comp. geografica per FTV) |
0 ÷ 40 €/MWh | 110 € | 110 € | 114 € | 120 € |
P>600 | 60 €/MWh (+ comp. geografica per FTV) |
0 ÷ 40 €/MWh | 100 € | 100 € | 104 € | 110 € |
Restando sempre nell’ambito delle tempistiche dei corrispettivi e delle tariffe è bene sottolineare che è data la possibilità di cumulare la tariffa premio con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%. Va però evidenziato che in questo caso la tariffa premio spettante risulterà ridotta con un fattore proporzionale al contributo già ricevuto.
È obbligatorio per le CACER assicurare che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario (rispetto a quanto determinato in applicazione del valore soglia dell’energia oggetto di incentivazione, pari al 55% oppure al 45% nell’eventualità di contributo in conto capitale) venga destinato esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e\o impiegato per finanziare attività con finalità sociali, aventi cioè ricadute sui territori in cui sono posizionati gli impianti stessi. Tutto questo deve essere assicurato per mezzo di esplicita previsione statutaria, di pattuizione privatistica, oppure, unicamente nel caso dell’autoconsumo individuale, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il GSE – che effettua un controllo del superamento del valore soglia su base annuale – provvede a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e assicurando al referente tutti i dati necessari per rispettare gli obblighi previsti nel già citato Decreto CACER.
Ecco ora una sintesi, così come proposta dallo stesso Gestore dei Servizi Energetici, che ben riassume il contributo di valorizzazione:
GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E GRUPPI DI CLIENTI ATTIVI | CER, CEC AUTOCONSUMATORE A DISTANZA, CLIENTE ATTIVO A DISTANZA | |
CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE | Tariffa di trasmissione in BT (10,57 €/MWh per il 2024) + valore massimo componente variabile distribuzione BT-AU (0,65 €/MWh per il 2024) + perdite di rete (varia a seconda del livello di tensione e del prezzo zonale di mercato) |
Tariffa di trasmissione in BT (10,57 €/MWh per il 2024) |
Cumulabilità della tariffa incentivante
Vale la pena ora approfondire la cumulabilità e non cumulabilità della tariffa incentivante. È possibile cumularla:
- con il contributo PNRR così come previsto dal Decreto CACER. In questo caso la tariffa viene decurtata in base a quanto previsto dalle Regole, e quindi in base all’entità del contributo ottenuto;
- con altri contributi in conto capitale, differenti dal già visto contributo PNRR in nessun caso di intensità superiore al 40%. Anche in questo caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto dalle Regole, sempre tenendo in considerazione il contributo riconosciuto;
- con altre forme di sostegno pubblico che rappresentino un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale; questo a patto che l’equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di riferimento massimo. Anche qui la decurtazione viene effettuata seguendo le Regole e l’entità del contributo ottenuto;
- con i contributi erogati per coprire i costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e per le spese necessarie per le attività preliminari allo sviluppo dei progetti;
- con le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie del TUIR senza alcuna decurtazione;
- infine, con altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale, a patto che non costituiscano un regime di aiuto di Stato, anche in questo caso senza decurtazione alcuna.
Al contrario, la tariffa incentivante non può essere cumulata:
- con altre forme di incentivo in conto esercizio;
- con l’incentivo Superbonus;
- con dei contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammessi;
- con ulteriori forme di sostegno pubblico che costituiscano regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi ammessi.
È bene inoltre precisare che i contributi spettanti all’energia elettrica condivisa risultano alternativi al meccanismo dello Scambio sul Posto. Infine, non è da trascurare il fatto che la tariffa premio non è prevista per l’energia elettrica autoconsumata ascrivibile alla quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, così come all’altezza del comma 4, art. 11 del D.lgs. 28/2011.
Costi sostenuti dal gse: i corrispettivi a copertura
Così come riportato nel Decreto MASE n° 106 del 15 marzo 2024, le tariffe dei corrispettivi a copertura dei costi gestionali ed operativi del GSE presentano un corrispettivo fisso e uno variabile; quest’ultimo muta al variare della potenza dell’impianto. Ecco una sintesi della tariffe dovute su base annua:
Potenza | Corrispettivo fisso | Corrispettivo variabile |
KW | €/anno | €/kW |
P<=3 | 0 | 0 |
3<P<=20 | 15 | 0 |
20<P<=1000 | 15 | 1 |
I gruppi di clienti attivi
Affinché si possa parlare di una configurazione di gruppo di clienti attivi è necessaria la presenza di almeno due soggetti distinti, interni alla configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori sottoscrittori di un contratto di diritto privato; è inoltre obbligatoria la presenza di almeno due punti di connessione, ai quali risultino connessi rispettivamente sia un’utenza di consumo che un impianto di produzione energetica.
I Requisiti dei clienti finali
Per far parte della configurazione di gruppo di clienti attivi i clienti finali devono:
- risultare titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- nel caso della presenza di imprese private, vantare un’attività commerciale e industriale principale diversa dalla partecipazione al gruppo stesso;
- aver sottoscritto un contratto di diritto privato così come normato dalle Regole operative;
- aver dato mandato a un Referente;
Nel caso di soggetti diversi dai nuclei familiari, il codice ATECO prevalente dell’autoconsumatore non deve essere corrispondente ai codici 35.11.00 e 35.14.00.
Il contratto tra i soggetti appartenenti
A regolare i rapporti tra i soggetti appartenenti alle configurazioni di gruppo deve essere presente un contratto di diritto privato, il quale:
- deve prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di selezionare liberamente il proprio venditore;
- deve prevedere univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa; a esso i soggetti devono poter domandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso, sia verso le società di vendita che rispetto a GSE;
- deve permettere
- deve permettere ai soggetti interessati di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, pur rispettando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato;
Per quanto riguarda la regolazione dei rapporti tra clienti finali, nel caso dei condomini è possibile affidarsi anche al verbale di delibera assembleare, a patto che questo risulti essere firmato da tutti i condòmini aderenti al gruppo di clienti attivi.
Prima di effettuare la richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, l’accordo tra i soggetti deve essere ultimato.
Il ruolo del referente
Vediamo ora chi può svolgere il ruolo di referente all’interno di un gruppo di
clienti attivi. Si parla di:
- uno tra i clienti attivi facenti parte del gruppo; la scelta spetta al gruppo stesso, che dovrà poi conferire al prescelto l’apposito mandato;
- l’amministratore di condominio, laddove presente, indicato come Referente mediante verbale di assemblea condominiale;
- nell’eventualità in cui non ci sia un amministratore, può essere referente il rappresentante legale del condominio, da indicare sempre per mezzo di verbale di assemblea condominiale;
- il rappresentante legale dell’edificio;
- infine, può rivestire il ruolo di referente anche un produttore “terzo” di un impianto, a patto che l’energia elettrica prodotta rileva nella configurazione e che il produttore sia registrato come ESCO certificata UNI 11352,
Comunità energetica di cittadini (cec)
Veniamo ora alle configurazioni di CEC, le quali devono prevedere come minimo la presenza di due membri o soci della CEC stessa. Questi devono essere parte integrante della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori; e ancora, devono essere presenti almeno due punti di connessione distinti, a quali risultino collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione.
Sia i punti di connessione dei soggetti che quelli degli impianti di interessati devono essere sottesi alla medesima cabina primaria.
Gli Elementi essenziali dello statuto
All’interno dell’atto costitutivo della CEC o dello statuto devono essere presenti questi elementi:
La dichiarazione che stabilisce che l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri o soci, come anche eventualmente alle aree locali in cui opera; è necessario inoltre stabilire che l’oggetto sociale prevalente non è l’ottenimento di profitti finanziari;
- nello Statuto è necessario specificare che i membri o i soci che esercitano poteri di controllo sono persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, ETS, enti di protezione ambientale, enti religiosi, nonché eventualmente amministrazioni locali così come indicate nell’elenco divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- è necessario che il documento dichiari l’autonomia della comunità, che deve essere inoltre a partecipazione aperta e volontaria;
- deve essere riportato il mantenimento dei diritti di cliente finale, tra i quali anche quello di scegliere il proprio venditore e di uscire dalla configurazione in qualsiasi momento;
- infine, nello Statuto va indicato il fatto che il soggetto responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa risulta essere la comunità stessa
Gli altri requisiti della CEC
Bisogna inoltre sottolineare che le imprese private facenti parte della CEC non possono avere codici ATECO 35.11.00 e 35.14.00, e ancora, che la Comunità deve avere la piena disponibilità nonché il controllo degli impianti energetici facenti parte della configurazione.
Il ruolo del referente
In una CEC il ruolo del referente può essere svolto da:
- la comunità stessa;
- da un produttore, solo se membro della CEC;
- da un cliente finale, solo se membro della CEC;
- infine, da un produttore “terzo” di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, a patto che il produttore risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
Cliente attivo a distanza
Chiudiamo infine questa guida completa all’autoconsumo diffuso con la descrizione della configurazione di cliente attivo a distanza. Qui è prevista come obbligatoria la presenza di due punti di connessione; uno deve alimentare un’utenza di consumo, l’altro deve essere collegato a un impianto di produzione. Diversamente da quanto visto per le altre configurazioni, quella di attivo a distanza prevede la presenza di un solo cliente finale.
I requisiti
Vista la natura della configurazione, è facile individuare i requisiti del cliente attivo a distanza. Questo deve avere la piena disponibilità degli edifici o siti presso cui sono posizionati gli impianti di produzione della configurazione; gli stessi impianti possono essere, va detto, di proprietà di un soggetto terzo, o possono risultare gestiti da un soggetto terzo, a parte che questo resti soggetto alle istruzioni del cliente attivo.
Un’altra condizione richiede che i punti di connessione dell’autoconsumatore e degli impianti siano sottesi alla medesima cabina primaria.
Il ruolo del referente
Due sono le ipotesi per l’assegnazione del ruolo del referente nel caso di cliente attivo “a distanza”, ovvero:
- può essere referente il medesimo cliente attivo
- può essere referente un produttore di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, a patto di essere una ESCO certificata UNI 11352.