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Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?

Una Comunità Energetica Rinnovabile è un insieme di cittadini, di piccole e medie imprese, di enti territoriali e di autorità locali, incluse eventualmente anche le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale: soggetti come questi si possono riunire in una CER per condividere l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti energetici nella disponibilità di uno o di più soggetti membri della comunità stessa.

All’interno di una CER quindi l’elettricità prodotta in modo sostenibile può essere condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, a patto che siano localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, andando a sfruttare a tale scopo la rete nazionale di distribuzione di energia elettrica.

Come si crea una CER?

Ci sono diversi step per costituire una CER. Il primo passaggio prevede individuare le aree nelle quali realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili; il secondo passaggio si concretizza nella ricerca e nell’individuazione degli utenti con cui associarsi e condividere l’energia così prodotta.

Si passa poi alla costituzione vera e propria della Comunità, la quale può prendere la forma di un’associazione, di un ente del terzo settore, di una cooperativa, di un’organizzazione senza scopo di lucro, di un consorzio e via dicendo. Questo step è necessario per dotare la Comunità Energetica Rinnovabile di una propria autonomia giuridica, attraverso la quale poter raggiungere i propri obiettivi statuari. A questo proposito, va sottolineato che ogni CER deve presentare un atto costitutivo e uno statuto.

Chi può far parte di una CER?

L’adesione a una CER può avvenire sia in fase di costituzione legale, sia in un momento successivo. Ma chi può entrare a farne parte? Una CER è una comunità che raccoglie al suo interno sia produttori da fonti rinnovabili, sia consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla Comunità essendo:

  1. Un produttore di energia rinnovabile, ovvero un soggetto che realizza un impianto di energia rinnovabile;
  2. Un autoconsumatore di energia rinnovabile, ovvero soggetto che possiede un impianto di energia rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi, e che decide di condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità;
  3. Un consumatore di energia elettrica, ovvero un soggetto che non possiede nessun impianto di produzione di energia, ma che possiede semplicemente un’ utenza elettrica; entrando a far parte della CER, i cui consumi possono essere coperti parzialmente dall’energia rinnovabile prodotta dagli altri membri, siano essi produttori o autoconsumatori.

Quali sono i requisiti principali degli impianti di produzione per fare parte di una CER?

In ordine di poter accedere agli incentivi previsti per le Comunità Energetiche Rinnovabili, gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono vantare una potenza inferiore a 1 MW. Possono far parte di una Comunità sia impianti di nuova costruzione, sia impianti già realizzati, a patto di essere entrati in esercizio dopo il 16 dicembre 2021 (giorno in cui è entrato in vigore il D.lgs. 199/2021); va inoltre sottolineato che per accedere agli incentivi previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti in questione non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia.

Esiste un vincolo sul posizionamento geografico dei produttori e dei consumatori di una CER?

Per poter accedere agli incentivi, tutti i consumatori e i produttori devono essere posizionati all’interno dell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale risultino sottesi alla stessa cabina elettrica primaria.   C

Quali incentivi statali sono previsti per la creazione di una CER?

Una CER può accedere a degli incentivi che si presentano sotto due differenti forme, ovvero:

  1. La tariffa incentivante sull’energia rinnovabile e virtualmente autoconsumata dai membri della comunità. Si tratta di un incentivo che viene riconosciuto per i 20 anni successivi all’entrata in esercizio di ogni impianto facente parte della CER. Il valore della tariffa muta al variare della taglia dell’’impianto e del valore di mercato dell’energia, ed è compreso tra i 60 €/MWh e i 120€/MWh. Per i soli impianti fotovoltaici è prevista un’ulteriore maggiorazione, anch’essa variabile, in base alla posizione geografica: si parla comunque di un massimo di 10 €/MWh.
  2. Il corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, che viene definito dall’ARERA e che vale circa 8 €/MWh.

Per quanto riguarda l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata, questa resta nella disponibilità dei produttori, ed è valorizzata a condizioni di mercato. Resta aperta la possibilità di chiedere al GSE l’accesso, alle condizioni economiche del Ritiro Dedicato.

È da aggiungere che per le sole CER ubicate in Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti è previsto un contributo in conto capitale pari al 40% del costo dell’investimento.

Quanto vale la tariffa incentivante?

Per capire il valore della tariffa incentivante riconosciuta dal GSE sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una Comunità Energetica Rinnovabile è necessario sapere prima di tutto che questa è composta da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa muta in funzione della taglia dell’impianto, mentre la parte variabile cambia in base al prezzo di mercato.

Potenza impianto

Tariffa incentivante

potenza < 200 kW 80€/MWh + (0÷40€/MWh)
200 kW < potenza < 600 kW 70€/MWh + (0÷40€/MWh)
potenza > 600 kW 60€/MWh + (0÷40€/MWh)

 

La parte fissa cala all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile si presenta tra 0 e 40€/MWh, al variare come detto del prezzo dell’energia. Tenendo in considerazione la producibilità minore degli impianti fotovoltaici installati nelle regioni del Centro e del Nord Italia, sono previste due maggiorazioni:

  • Per Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo: +4 €/MWh,
  • Per Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto: +10 €/MWh.
  • +4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
  • +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

Quant’è il corrispettivo di valorizzazione ARERA per l’energia condivisa?

Il corrispettivo cambia ogni anno in base ai corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa. È possibile fare l’esempio del 2023, quando il corrispettivo era di 8,48 €/MWh.

Cosa si indica con il termine “energia autoconsumata virtualmente”?

Sia la tariffa incentivante che il contributo ARERA vengono riconosciuti esclusivamente sull’energia elettrica autoconsumata dalla CER. Ma come si calcola questa mole di energia? Questa risulta pari a quella virtualmente condivisa in ogni ora tra i produttori e i consumatori membri della Comunità. L’ammontare dell’energia elettrica autoconsumata è misurato dal GSE, a partire dalle misure trasmesse automaticamente dai distributori.

Per ciascuna ora il GSE verifica sia l’ammontare dell’energia prodotta dagli impianti facenti parte della CER, sia l’ammontare dell’energia prelevata da ogni consumatore della medesima comunità. L’energia autoconsumata sarà pari al minor valore tra queste due somme.

Chi beneficia del contributo in conto capitale?

Il soggetto beneficiario del contributo in conto capitale del PNRR è il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione in una CER o in un gruppo di autoconsumo collettivo, a patto che questo sia alimentato da fonti rinnovabili, e che abbia una potenza pari o inferiore a 1 MW, e che sia posizionato in un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti .

Quant’è il contributo in conto capitale del PNRR?

Questo contributo è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione dell’impianto o degli impianti, e comunque entro i limiti delle spese ammissibili ed entro le seguenti soglie di investimento:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza tra 20 kW e 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza tra 200 kW e 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza tra 600 kW e 1.000 kW.

Non risulta ammissibile l’Iva, eccezion fatta per il caso in cui questa non risulti recuperabile.

Cosa è un Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile?

Si parla di un insieme costituito da almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile; gli autoconsumatori devono trovarsi nel medesimo edificio.

Cosa è un autoconsumatore individuale a distanza?

Si parla di un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo, utilizzando a questo scopo la rete di distribuzione. Ci devono essere almeno due punti di connessione, uno dei quali deve alimentare l’utenza di consumo intestata al cliente finale, mentre un altro deve essere collegato a un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili.

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