Autoconsumo diffuso: significato e funzionamento
Nell’autoconsumo diffuso i partecipanti sono clienti finali, come individui, famiglie, imprese ed enti pubblici. Questi partecipanti si uniscono in un gruppo di autoconsumo e, all’interno di questo gruppo, condividono l’energia prodotta da uno o più impianti di produzione. Questi impianti possono appartenere sia ai consumatori stessi che ai produttori terzi, che seguono le istruzioni del gruppo di autoconsumo.
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Le Tipologie di Configurazione
Il TIAD definisce sette diverse configurazioni per l’autoconsumo diffuso:
- le comunità energetiche rinnovabili (CER);
- i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
- l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta;
- i gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente;
- le comunità energetiche dei cittadini (CEC);
- il cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.
Le Configurazioni Ammesse agli Incentivi del DM CACER
Le configurazioni che possono ottenere incentivi sono tre, ovvero:
- Autoconsumatore a distanza.
- Gruppo di autoconsumatori.
- CER
Le Misure Incentivanti
- Tariffa incentivante: il contributo sulla quota di energia condivisa per impianti a fonti rinnovabili, richiedibile fino al raggiungimento di 5 GW di potenza incentivata o fino al 31 dicembre 2027.
- Contributo in conto capitale: un contributo fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo di comunità energetiche nei comuni con meno di 5.000 abitanti, con richieste da effettuarsi entro il 31 marzo 2025 e impianti operativi entro il 30 giugno 2026.
Gli Impianti Ammessi agli Incentivi
I requisiti da rispettare dal punto di vista degli impianti:
- Partecipare a configurazioni di CER, gruppi di autoconsumatori o autoconsumatori a distanza.
- Essere sotto la stessa cabina primaria.
- Essere nuovi o potenziati.
- Potenza massima di 1 MW.
- Essere entrati in esercizio dopo il 16 dicembre 2021 per le sole CER.
GLOSSARIO
Soggetto Referente
Il responsabile della gestione tecnica e amministrativa delle richieste di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nonché rappresentante del contratto con il GSE (Gestore Servizi Energetici)
Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
Una CER è un’entità legale che conta come membri cittadini, PMI, enti locali oppure associazioni, che condividono energia rinnovabile per ottenere benefici ambientali, economici e sociali. La CER è autonoma ed è caratterizzata da partecipazione aperta e volontaria.
Gruppi di Autoconsumatori
Sono tali dei gruppi formati da almeno due clienti finali e/o produttori, con almeno due punti di connessione distinti. I rapporti tra i clienti finali e/o produttori sono regolati da contratti privati senza necessità di un’entità giuridica intermedia.
Autoconsumatori a Distanza
Particolarità di questa configurazione è la presenza di un solo cliente finale che condivide energia prodotta in aree sotto la sua disponibilità. Devono esserci almeno due punti di connessione sotto la stessa cabina primaria.
Gruppi di Clienti Attivi
Simili ai gruppi di autoconsumatori, ma specificamente per clienti attivi, con almeno due punti di connessione distinti e regolati da contratti privati.
Comunità Energetica dei Cittadini (CEC)
Simili alle CER, ma includono anche grandi imprese. Devono avere almeno due membri con potere di controllo e impianti di produzione sotto la stessa cabina primaria.
I CONTRIBUTI ECONOMICI
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l’autoconsumo diffuso sono riconosciuti per una durata di 20 anni e possono essere di tre tipi, ovvero:
- Valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata: Mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera 727/2022/R/eel dell’ARERA.
- Incentivazione (tariffa premio): Per l’energia elettrica condivisa, come previsto dal Decreto CER.
- Corrispettivo per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete (RID): Da parte del GSE, se richiesto.
Corrispettivo di Valorizzazione e Tariffa Premio
Per accedere ai contributi è necessario presentare una richiesta al GSE tramite l’applicazione SPC, disponibile nell’Area clienti del sito ufficiale del Gestore Servizi Energetici. Vediamo ora cosa sono il Corrispettivo di valorizzazione e la Tariffa premio.
-
- Corrispettivo di valorizzazione: si applica all’energia elettrica autoconsumata, definita come l’energia condivisa tra i punti di connessione nell’area della stessa cabina primaria.
- Tariffa premio: si applica all’energia elettrica incentivata, riferita agli impianti che rispettano i requisiti di ammissione agli incentivi.
Le Tempistiche di Erogazione dei Contributi
L’incentivazione avviene tramite:
- Un acconto mensile basato su una stima dell’energia condivisa e della tariffa premio spettante.
- Il riconoscimento mensile del contributo effettivo a partire dall’anno successivo a quello di riferimento.
Per quanto riguarda la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, questa avviene su base mensile; la pubblicazione del corrispettivo viene fatta entro il 25 del mese successivo al mese di convalida. Nei casi in cui il Referente abbia fatto richiesta del servizio di ritiro dell’energia per tutti gli impianti, il GSE può regolare anche le condizioni economiche riguardando il Ritiro Dedicato degli impianti stessi; Anche in questo caso, la pubblicazione del corrispettivo di ritiro viene fatto entro il 25 del mese m+1 (dove m indica il mese di validazione della misura).
Le tariffe
La tariffa premio si compone di una parte fissa e di una parte variabile.
La parte fissa è stabilita a priori in base della taglia dell’impianto, mentre la parte variabile muta in funzione del prezzo di mercato dell’energia. Va sottolineato a questo proposito che è prevista una maggiorazione tariffaria per i soli impianti fotovoltaici posizionati nel Centro e nel Nord Italia.
Di seguito la tabella riepilogativa prevista dall’Allegato 1 del Decreto CACER:
Potenza nominale kW | Tariffa fissa definita in base alla potenza dell’impianto | Tariffa variabile in funzione del Prezzo Zonale | Tariffa massima fonti non fotovoltaiche | Tariffa massima totale impianti FTV | ||
Sud | Centro | Nord | ||||
P≤200 | 80 €/MWh (+ comp. Geografica per FTV) |
0 ÷ 40 €/MWh | 120 € | 120 € | 124 € | 130 € |
200<P≤600 | 70 €/MWh (+ comp. Geografica per FTV) |
0 ÷ 40 €/MWh | 110 € | 110 € | 114 € | 120 € |
P>600 | 60 €/MWh (+ comp. Geografica per FTV) |
0 ÷ 40 €/MWh | 100 € | 100 € | 104 € | 110 € |
Va aggiunto che è data la possibilità di cumulare la tariffa premio con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%. In questo caso, è da sottolineare, o la tariffa premio sarà ridotta proporzionalmente al contributo già ricevuto.
Di seguito la tabella che descrive il contributo di valorizzazione:
GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E GRUPPI DI CLIENTI ATTIVI | CER, CEC AUTOCONSUMATORE A DISTANZA, CLIENTE ATTIVO A DISTANZA | |
CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE | Tariffa di trasmissione in BT (10,57 €/MWh per il 2024) + valore massimo componente variabile distribuzione BT-AU (0,65 €/MWh per il 2024) + perdite di rete (varia a seconda del livello di tensione e del prezzo zonale di mercato) |
Tariffa di trasmissione in BT (10,57 €/MWh per il 2024) |
Cumulabilità della tariffa incentivante
La tariffa incentivante è cumulabile con vari contributi e sostegni pubblici, seppur con alcune limitazioni, ovvero:
- Non è cumulabile con altre forme di incentivo in conto esercizio o con il Superbonus.
- Cumulabile con contributi PNRR, altri contributi in conto capitale fino al 40%, e detrazioni fiscali ordinarie senza decurtazione.
Corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal GSE
In conclusione di questa sintesi, ricordiamo che il corrispettivo a copertura dei costi gestionali ed operativi dovuto al GSE è stabilito dal Decreto MASE n° 106 del 15 marzo 2024. Anche in questo caso le tariffe sono composte da un corrispettivo fisso e uno variabile, basati entrambi sulla potenza dell’impianto.
Potenza | Corrispettivo fisso | Corrispettivo variabile |
KW | €/anno | €/kW |
P<=3 | 0 | 0 |
3<P<=20 | 15 | 0 |
20<P<=1000 | 15 | 1 |