Il famoso Superbonus è diventato legge per la prima volta  il 17 luglio 2020 con la conversione del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Da allora è diventato sempre più lampante che questi preziosi incentivi sono tutt’altro che di chiara comprensione: per avere la sicurezza di poter utilizzare questi generosi bonus edilizi è fondamentale conoscere al meglio la normativa e i suoi aggiornamenti, nonché affidarsi a dei professionisti che possano vantare una profonda conoscenza delle varie postille. E di certo le modifiche introdotte per il Superbonus 2023 non hanno facilitato le cose, con diversi correttivi che hanno portato a un’ulteriore stratificazione delle norme. Oggi cercheremo quindi di chiarire la situazione spiegando in quali casi il Superbonus rimane al 110%, in quali casi invece si deve parlare del 90%, e qual è la situazione aggiornata per quanto riguarda la Cessione dei Crediti.

Superbonus 2023: le norme di riferimento

A dettare legge per il Superbonus 2023, oltre alle normative precedenti per gli incentivi edilizi, sono la Legge di Bilancio 2023 nonché il Decreto Aiuti Quater, che pochi giorni fa ha ricevuto il definitivo ok della Camera.

Condomìni: quando l’aliquota rimane al 110%

Al centro dell’attenzione degli addetti ai lavori nonché di chi sta progettando degli interventi edilizi ci sono le modifiche apportate alla disciplina del Superbonus dall’articolo 9 da parte del Decreto aiuti Quater. Per fare chiarezza, ci sono dei casi specifici in cui per i condomìni l’aliquota rimane al 110%. Queste le condizioni da rispettare:

  • Nel caso in cui l’assemblea abbia deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero la Cilas – che riveste quindi il ruolo di titolo abilitativo – deve essere stata presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • Se invece l’assemblea ha deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022, la Cilas deve essere stata presentata entro il 25 novembre 2022;
  • Negli altri casi, la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione deve essere stata presentata entro il 31 dicembre 2022.

Negli altri casi, si passa – laddove ci sono i requisiti – automaticamente al 90%.

In linea generale, il ridimensionamento delle detrazione degli interventi effettuati dai condomìni da 2 a 4 unità immobiliari – anche nel caso in cui siano posseduti da proprietario unico – il 110% rimane valido fino al 31 dicembre 2022, e non quindi come precedentemente concordato fino al 31 dicembre del 2023. Da lì in poi si passa sostanzialmente al 90%, eccezion fatta per i casi visti sopra.

Edifici fino a quattro unità immobiliari: quando l’aliquota rimane al 110%

Ecco invece la situazione attuale per quanto riguarda gli edifici fino a quattro unità immobiliari. L’aliquota rimane al 110% a condizione che:

  • la Cilas sia stata presentata entro il 25 novembre 2022;
  • la richiesta del titolo abilitativo relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione sia stata fatta entro il 31 dicembre 2022.

Edifici unifamiliari: quando l’aliquota rimane al 110%

Passiamo ora agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari, ovvero di fatto alle villette e agli appartamenti in palazzina con ingresso autonomo. In questo caso, l’aliquota del Superbonus 2023 rimane al 110% nei casi in cui i lavori risultino terminati entro il 31 marzo 2023, a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato effettuato almeno il 30% dei lavori.

Negli altri casi di edifici unifamilari e di unità immobiliari funzionalmente indipendenti, l’aliquota del Superbonus è fissata al 90%, e resterà tale fino al 31 dicembre 2023. Ma anche qui ci sono delle condizioni: l’immobile oggetto dei lavori deve essere classificato come prima casa, e il reddito di riferimento familiare (ovvero una specie di quoziente familiare) relativo al 2022 non può superare i 15.000 euro. Va detto che questa soglia può risultare superata in base al numero dei componenti della famiglia.

Le novità per quanto riguarda la cessione dei crediti

Come è noto, il contribuente che realizza degli interventi usufruendo dei bonus edilizi ha la possibilità di cedere il credito, ovvero di passare il proprio beneficio fiscale a un soggetto terzo, così da ricevere da esso la liquidità necessaria per sostenere le spese dei lavori stessi. Ebbene, con le ultime modifiche è stata istituita una deroga al meccanismo dei crediti d’imposta derivanti dalle cessioni del credito o dagli sconti in fattura inviati all’Agenzia delle Entrate, purché registrati prima del 31 ottobre 2022 e non utilizzati. È quindi possibile utilizzare questi crediti in 10 rate annuali – da intendersi di uguale importo – diversamente quindi da quanto avveniva con la rateizzazione in 5 tranche.

Non è tutto qui. É stata disposta anche una modifica retroattiva, la quale muta il meccanismo di cessione del credito e apre la possibilità di effettuare 3 cessioni (e non dunque 2) a intermediari finanziari o banche.

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