Se ne è parlato tantissimo nelle settimane scorse, con un entusiasmo crescente, senza però sapere quando e come questo importante ecobonus sarebbe diventato realtà. Ora tutto è cambiato, tutto è certo: a partire dal 16 luglio, infatti, il superbonus del 110% è legge, e si sa dunque certamente in cosa consistono i vantaggi fiscali e chi può accedere a questo inaudito incentivo per l’edilizia.

Cos’è il superbonus del 110%

La conversione in legge del DL Rilancio l’abbiamo aspettata tutti quanti con un certo fervore: lo hanno fatto le imprese edili e le altre imprese che lavorano nel campo della riqualificazione energetica degli edifici, ma lo hanno fatto soprattutto i privati, che hanno la preziosa possibilità di poter effettuare degli interventi massicci alle proprie case senza dover sborsare un centesimo.
Il bonus si traduce in un credito che sarà cedibile senza limite anche alle banche, e che potrà tradursi in uno sconto diretto in fattura.

Chi può godere del superbonus del 110%

Partiamo con le date: il superbonus del 110% potrà essere richiesto per gli interventi realizzati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre del 2021 (con gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari Iacp che potranno invece godere dell’incentivo fino al 30 giugno 2020).

Possono godere del superbonus tutte le persone fisiche – e quindi non i soggetti titolari di reddito d’impresa – nonché i condomini, le cooperative di abitazione, gli Iacp, gli enti del terzo settore, le associazioni e le società sportive di livello dilettantistico. Contrariamente a quanto si era pensato in precedenza, il superbonus sarà utilizzabile anche per interventi sulle seconde case, a eccezione di ville, d abitazioni di tipo signorile e di castelli.

Gli interventi che possono approfittare del superbonus

Sono due le categorie di interventi, ovvero i lavori di isolamento termico (relativi a superfici opache verticali e orizzontali, nonché ai tetti) nonché la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore, collettori solari, unità di microcogenerazione e sistemi di teleriscaldamento efficiente. Il requisito necessario è che i lavori nel complesso garantiscano il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Ci sono poi degli interventi che, se eseguiti insieme ai lavori di cui sopra, possono godere a loro volta della detrazione del 110%. Si parla in questo caso di interventi “trainati”, tra quali la realizzazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo per il fotovoltaico e tutti gli altri lavori previsti nell’ecobonus.

Tetti di spesa

Nel caso di lavori di isolamento termico, la spesa massima ammessa è di 50 mila euro per gli edifici unifamiliari, di 40 mila euro a unità per gli edifici fino a 8 unità e di 30 mila euro per i condomini più grandi. Nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione, il tetto massimo corrisponde a 30 mila euro per le abitazioni singole, e a 20 mila per ogni unità immobiliare in edifici fino a 8 unità, cifra che si abbassa a 15 mila euro a unità immobiliare nel caso dei condomini.
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